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Supplenze G.P.S., rinuncia “implicita” ad una “proposta di supplenza mai ricevuta”

Tribunale di Lecce riconosce il diritto della docente all’attribuzione dell’incarico annuale negatole dall’amministrazione scolastica. Riconosciuto in sede di reclamo il diritto della docente all’attribuzione dell’incarico di supplenza annuale presso l’Istituto Comprensivo Polo 1 e Polo 3 di Copertino.

Una docente è stata considerata rinunciataria ad un incarico di supplenza, solo per non aver indicato la sede in questione tra le preferenze espresse nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze (II fascia), con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: un fatto che le avrebbe precluso irrimediabilmente e di fatto di ambire ad altre future assegnazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Per questo, la professoressa Anna Strafella, docente di lingue straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, è ricorsa alle vie legali con il patrocinio dello “Studio Legale Alemanno”.

La professoressa, infatti, era stata esclusa dall’assegnazione della supplenza annuale presso l’Istituto Comprensivo Polo 1 e Polo 3 di Copertino per una “presunta” rinuncia della stessa ad un precedente incarico assegnatole dall’Ufficio Scolastico, mediante procedura informatizzata, presso il Polo 1 “Salvatore Colonna” di Monteroni.

La difesa ha proposto la domanda cautelare dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Lecce al fine di ottenere il riconoscimento del diritto della professoressa, collocata nella prima posizione della graduatoria, ad essere assegnata alla sede di servizio di Copertino che le sarebbe spettata in ragione del punteggio, con relativa retrodatazione degli effetti giuridici della nomina.

Il difensore della docente, l’avv. Laura Alemanno, ha dimostrato in giudizio che la mancata assegnazione dell’incarico a supplenza presso gli Istituti di Copertino scaturiva dalla assurda procedura informatizzata congegnata dall’Amministrazione scolastica ai fini dell’assegnazione degli incarichi a supplenza che, in maniera del tutto illogica, equiparava la mancata indicazione di una sede di servizio da parte del candidato ad una implicita rinuncia alla stessa, con l’altrettanto irragionevole conseguenza della decadenza dal diritto ad ottenere altre future assegnazioni.

Inoltre, l’Avv. Alemanno ha evidenziato il danno irreparabile conseguente alla mancata assegnazione della supplenza in questione che avrebbe pregiudicato, in tal modo, la futura conseguente immissione in ruolo della docente.

In giudizio si è costituito il Ministero dell’Istruzione deducendo, di contro, la legittimità della procedura di assegnazione utilizzata.

Il Tribunale di Lecce, sez. lavoro, in composizione collegiale presieduto dalla Dott.ssa Mainolfi, dott.ssa Costa e dott. Basta, sovvertendo radicalmente le conclusioni a cui era pervenuto il Giudice di prime cure, ha ritenuto sussistenti i requisiti per concedere la tutela cautelare richiesta, con conseguente accoglimento integrale delle tesi difensive della docente, accertando così il diritto della stessa alla attribuzione dell’incarico di supplenza annuale presso l’Istituto Comprensivo Polo 1 e Polo 3 di Copertino.

Il provvedimento in questione sovverte, quindi, completamente il modus operandi utilizzato erroneamente finora dall’amministrazione scolastica per l’assegnazione degli incarichi a supplenza che purtroppo ha travolto ingiustamente le sorti di molti docenti che avevano legittimamente diritto all’incarico.